ordinanza kite lidi ferraresi
Inviato: 02/07/2011, 1:18
Oggi durante un controllo da parte della capitaneria di porto ho avuto l'occasione di parlare col comandante della capitaneria di porto garibaldi, il primo approccio non è stato favorevole perchè è stato chiamato dal centralino del "1530" (numero telefonico nazionale della guardia costiera) perchè alcuni kiter navigavano vicino riva...
In effetti oggi le condizioni non davano la possibilità, o comunque era molto difficile, di prendere il largo in quanto il vento era quasi perfettamente ON, mare in scaduta con molta corrente... In realtà c'era anche bandiera rossa quindi era vietata la balneazione, il problema non si doveva porre ma qualcuno ha pensato bene di chiamare ugualmente nonostante fossimo in acqua non più di 4 alla volta e si girava con ali da 17, 15 e 14 metri...
Per nostra fortuna nel momento in cui è arrivato il comandante accompagnato da una gentil donzella non c'era nessuno in acqua, io avevo lo zaino in spalla, mi si avvicina e con aria minacciosa additando la maglietta col logo della guardia costiera mi dice che li non si può fare kite bla bla, vi sequestro tutto, bla bla, ora scrivo non mi costa niente
Comunque.. Andiamo su al bar e inizia la ramanzina e tira fuori l'ordinanza, purtroppo per lui la maggior parte di noi l'ordinanza la sa a memoria e l'aria ha iniziato ad essere più rilassata e addirittura ironica... dopo che ha sparato "voi con gli aquiloni fate occupazione del suolo demaniale" allora tutti i bambini che appoggiano il secchiello e la paletta verranno sanzionati e quelli che portano via la sabbia denunciati per sottrazione di suolo demaniale poi abbiamo continuato dicendo che in spiaggia libera avrebbero dovuto multare tutti quelli che stendono un telo o piantano un ombrellone.
Alla fine lui voleva solo darci una tirata di orecchie e ci ha fatto capire che sta meglio in ufficio a fare i suoi interessi piuttosto che rispondere alle chiamate del 1530...
Comunque noi abbiamo chiarito che:
1- con gli aquiloni di QUALSIASI MISURA in spiaggia si può giocare a patto di non fare manovre pericolose per gli utenti della spiaggia
2 - che se esco in body drag posso uscire anche se ci sono 1000 tedeschi che giocano con le onde la domenica a mezzogiorno
3 - non è obbligatorio un corridoio o un permesso speciale per fare kite...
4 - bisogna rispettare l'ordinanza 26/2007 della capitaneria di porto garibaldi (che fa riferimento a Ravenna) e la rispetteremo..
Qui c'è l'ordinanza completa http://www.guardiacostiera.it/capitaner ... t2=2&id=79 cliccate su 26/2007
Qui vi riporto la regolamentazione relativa al kite
"Articolo 3
Navigazione ed uso delle tavole con aquilone (“kitesurf”)
1. Fermo restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 1 per quanto applicabili, nonché quanto dettagliatamente previsto in merito dalla vigente normativa relativa alla navigazione da diporto, l’uso delle tavole con aquilone, denominate comunemente “kitesurf” è consentito in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli e, comunque, tali da assicurarne sempre il relativo controllo, nel tratto di mare compreso tra il limite esterno dello specchio acqueo riservato alla balneazione (300 mt. dalla costa) ed un miglio marino.
2. L’uso di dette tavole con aquilone è, altresì, vietato:
a) all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
b) nelle zone di mare destinate all’ancoraggio a distanza inferiore ai 100 metri dalle navi mercantili e 300 metri da quelle militari alla fonda;
c) in luoghi ove sfociano fiumi e canali di qualunque genere e, comunque negli specchi acquei in cui è vietata la balneazione;
d) a meno di 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
e) a meno di 200 metri dalle reti da posta, dagli impianti di acquicoltura e da qualunque impianto fisso.
3. Durante l’utilizzo delle tavole con aquilone è obbligatorio indossare permanentemente una cintura di salvataggio ovvero ausiliario al galleggiamento certificati “CE” ai sensi della vigente normativa. Il “kitesurf” deve essere dotato obbligatoriamente di un dispositivo di sicurezza che permetta l’apertura dell’ala ed il conseguente sventamento, mantenendola tuttavia vincolata al conduttore. Deve essere, inoltre, predisposto un attrezzo/strumento idoneo a recidere le cime (c.d. linee) in caso di emergenza.
4. E’ obbligatorio collegare le cime (c.d. “linee”) solo al momento dell’effettivo decollo. E’ vietato lasciare il “Kitesurf” incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell’ala.
5. Durante la stagione balneare, così come definita temporalmente dalla pertinente Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna, l’attraversamento della zona di mare riservata alla balneazione è consentito esclusivamente a mezzo degli appositi corridoi di lancio di cui al successivo articolo 10 e nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute per quanto applicabili. Laddove manchi un corridoio di lancio, il “kiter” potrà attraversare la zona di balneazione utilizzando la tecnica del “body-drag”, seguendo la rotta più breve ed adottando, comunque nell’occasione, la massima cautela onde evitare incidenti, danni e/o molestie ai bagnanti eventualmente presenti.
6. Le scuole di formazione, sodalizi e/o società sportive con o senza fini di lucro, oltre all'osservanza delle condizioni di cui sopra, per esercitare l'attività di cui al presente articolo dovranno premunirsi di polizze assicurative espressamente sottoscritte."
In effetti oggi le condizioni non davano la possibilità, o comunque era molto difficile, di prendere il largo in quanto il vento era quasi perfettamente ON, mare in scaduta con molta corrente... In realtà c'era anche bandiera rossa quindi era vietata la balneazione, il problema non si doveva porre ma qualcuno ha pensato bene di chiamare ugualmente nonostante fossimo in acqua non più di 4 alla volta e si girava con ali da 17, 15 e 14 metri...
Per nostra fortuna nel momento in cui è arrivato il comandante accompagnato da una gentil donzella non c'era nessuno in acqua, io avevo lo zaino in spalla, mi si avvicina e con aria minacciosa additando la maglietta col logo della guardia costiera mi dice che li non si può fare kite bla bla, vi sequestro tutto, bla bla, ora scrivo non mi costa niente
Comunque.. Andiamo su al bar e inizia la ramanzina e tira fuori l'ordinanza, purtroppo per lui la maggior parte di noi l'ordinanza la sa a memoria e l'aria ha iniziato ad essere più rilassata e addirittura ironica... dopo che ha sparato "voi con gli aquiloni fate occupazione del suolo demaniale" allora tutti i bambini che appoggiano il secchiello e la paletta verranno sanzionati e quelli che portano via la sabbia denunciati per sottrazione di suolo demaniale poi abbiamo continuato dicendo che in spiaggia libera avrebbero dovuto multare tutti quelli che stendono un telo o piantano un ombrellone.
Alla fine lui voleva solo darci una tirata di orecchie e ci ha fatto capire che sta meglio in ufficio a fare i suoi interessi piuttosto che rispondere alle chiamate del 1530...
Comunque noi abbiamo chiarito che:
1- con gli aquiloni di QUALSIASI MISURA in spiaggia si può giocare a patto di non fare manovre pericolose per gli utenti della spiaggia
2 - che se esco in body drag posso uscire anche se ci sono 1000 tedeschi che giocano con le onde la domenica a mezzogiorno
3 - non è obbligatorio un corridoio o un permesso speciale per fare kite...
4 - bisogna rispettare l'ordinanza 26/2007 della capitaneria di porto garibaldi (che fa riferimento a Ravenna) e la rispetteremo..
Qui c'è l'ordinanza completa http://www.guardiacostiera.it/capitaner ... t2=2&id=79 cliccate su 26/2007
Qui vi riporto la regolamentazione relativa al kite
"Articolo 3
Navigazione ed uso delle tavole con aquilone (“kitesurf”)
1. Fermo restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 1 per quanto applicabili, nonché quanto dettagliatamente previsto in merito dalla vigente normativa relativa alla navigazione da diporto, l’uso delle tavole con aquilone, denominate comunemente “kitesurf” è consentito in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli e, comunque, tali da assicurarne sempre il relativo controllo, nel tratto di mare compreso tra il limite esterno dello specchio acqueo riservato alla balneazione (300 mt. dalla costa) ed un miglio marino.
2. L’uso di dette tavole con aquilone è, altresì, vietato:
a) all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
b) nelle zone di mare destinate all’ancoraggio a distanza inferiore ai 100 metri dalle navi mercantili e 300 metri da quelle militari alla fonda;
c) in luoghi ove sfociano fiumi e canali di qualunque genere e, comunque negli specchi acquei in cui è vietata la balneazione;
d) a meno di 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
e) a meno di 200 metri dalle reti da posta, dagli impianti di acquicoltura e da qualunque impianto fisso.
3. Durante l’utilizzo delle tavole con aquilone è obbligatorio indossare permanentemente una cintura di salvataggio ovvero ausiliario al galleggiamento certificati “CE” ai sensi della vigente normativa. Il “kitesurf” deve essere dotato obbligatoriamente di un dispositivo di sicurezza che permetta l’apertura dell’ala ed il conseguente sventamento, mantenendola tuttavia vincolata al conduttore. Deve essere, inoltre, predisposto un attrezzo/strumento idoneo a recidere le cime (c.d. linee) in caso di emergenza.
4. E’ obbligatorio collegare le cime (c.d. “linee”) solo al momento dell’effettivo decollo. E’ vietato lasciare il “Kitesurf” incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell’ala.
5. Durante la stagione balneare, così come definita temporalmente dalla pertinente Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna, l’attraversamento della zona di mare riservata alla balneazione è consentito esclusivamente a mezzo degli appositi corridoi di lancio di cui al successivo articolo 10 e nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute per quanto applicabili. Laddove manchi un corridoio di lancio, il “kiter” potrà attraversare la zona di balneazione utilizzando la tecnica del “body-drag”, seguendo la rotta più breve ed adottando, comunque nell’occasione, la massima cautela onde evitare incidenti, danni e/o molestie ai bagnanti eventualmente presenti.
6. Le scuole di formazione, sodalizi e/o società sportive con o senza fini di lucro, oltre all'osservanza delle condizioni di cui sopra, per esercitare l'attività di cui al presente articolo dovranno premunirsi di polizze assicurative espressamente sottoscritte."